"Verso una teoria generale del contratto?"

aprile 09, 2026

 Atti del convegno alla Luiss del 28 novembre 2025.

        Vi chiedo di perdonarmi se non concluderò con un intervento vero e proprio, ma intervengo come l’ultimo degli strumentisti prima che la parola passi a Enzo Roppo — che è, credo, la ragione che ci trattiene tutti qui.

Nella Sinfonia degli addii, Franz Joseph Haydn aveva escogitato un modo elegante per far recapitare al principe Esterházy un messaggio che non avrebbe potuto consegnare altrimenti: i musicisti, uno dopo l’altro, terminato il proprio pezzo, spegnevano la candela e se ne andavano, finché sul palco non restava più nessuno. Era un messaggio implicito, ma inequivocabile, che voleva significare che era ora di lasciar tornare a casa l’orchestra. Io mi sento un po’ in quella condizione: raccolgo il messaggio e mi limito a fare da ultimo interlocutore, prima di cedere la parola all’autore.

Devo premettere che non ho nessun merito, oggi, se non quello — condiviso con Attilio Zimatore — di aver proposto a molti colleghi l’occasione per festeggiare la terza edizione di questo libro. È un libro su cui non soltanto ci siamo formati, come nel mio caso, ma che abbiamo tenuto a portata di mano nel tempo, per consultarlo davanti ai problemi che si ponevano. Una vera e propria « nuova teoria generale del contratto », quindi, che ha accompagnato generazioni di studiosi e pratici.

Questa giornata è stata una sorta di “check-up” del contratto: una di quelle sessioni in cui si fanno tutte le analisi insieme e, a fine giornata, si guardano i risultati. Mi pongo allora due domande: dove siamo e dove stiamo andando?

 

Dove siamo.

Nel 2019, in occasione di un incontro organizzato a Genova dall’amico Benedetti, ho fatto ricorso a una metafora che mi sento di confermare anche oggi: ho detto che Enzo Roppo, con i suoi studi sul contratto, ci ha condotto verso una teoria post-euclidea del contratto[1]. Le geometrie non-euclidee hanno rappresentato una rottura epistemologica di grande portata, revocando in dubbio le idee innate, gli a priori kantiani sin allora creduti incontestabili. In modo analogo, nel momento in cui si entra nella dimensione a cui Roppo ci ha abituati, l’idea del contratto si fa — come abbiamo sentito ripetere oggi da ciascuno, con i propri punti di riferimento — necessariamente più complessa. E tuttavia, anche questo pomeriggio abbiamo ascoltato come le coordinate della teoria debbano misurarsi con un modello del contratto più aderente alle linee curve e convesse che ci propongono la materia e la realtà.

 

Dove andiamo.

Vorrei soffermarmi brevemente sul tema dell’asimmetria informativa, che è una delle fondamentali chiavi di lettura che Roppo ci ha proposto e che mi sembra oggi suscettibile di essere guardata in una rinnovata prospettiva.

Nel 1970 fu pubblicato un saggio destinato a diventare fondamentale: The Market for Lemons di George Akerlof, che per quelle idee avrebbe poi ricevuto il Premio Nobel[2]. La tesi muove da una premessa di ordine empirico: nel mercato delle automobili usate convivono beni di qualità diversa, ovvero le macchine affidabili e quelle difettose (lemons), ma l’acquirente non dispone delle informazioni necessarie a distinguere le une dalle altre, in vista della conclusione del contratto. In presenza di questa asimmetria, il prezzo che si forma sul mercato non può che riflettere la qualità media attesa dall’acquirente, la quale incorpora il rischio di acquistare un bene scadente. Ne consegue che il venditore di un’automobile di qualità superiore alla media non è in grado di ottenere un prezzo che remuneri adeguatamente il bene offerto e sarà pertanto indotto, in ultimo, a ritirarlo dal mercato; restano così sul mercato soltanto i beni di qualità inferiore, in un processo di selezione avversa che, se portato alle estreme conseguenze, conduce al collasso dell’intero mercato. Il meccanismo descritto da Akerlof, lungi dal rappresentare solamente una patologia del mercato delle automobili usate, costituisce il paradigma di una disfunzione strutturale che affligge ogni mercato in cui una parte disponga di informazioni rilevanti che l’altra non è in grado di acquisire autonomamente. Questo saggio ha esercitato un’influenza enorme non soltanto sul dibattito economico americano, ma anche sulla letteratura giuridica in materia contrattuale, che ha individuato nell’asimmetria informativa uno dei paradigmi alla base della moderna ricostruzione della teoria del contratto.

Ebbene, oggi Akerlof riscriverebbe quell’articolo? La risposta è probabilmente no. Esiste una piattaforma internazionale di grande diffusione che si chiama Carfax: inserendo la targa della propria automobile, in pochi secondi si ottengono, al costo di pochi euro, tutte le informazioni rilevanti sulla sua storia assicurativa. L’assunto teorico e fattuale su cui si reggeva l’articolo di Akerlof — l’esistenza di informazioni disperse e strutturalmente inaccessibili — è dunque oggi materialmente smentito. Nel 1970 non era possibile fare quello che oggi, grazie ai big data e all’intelligenza artificiale, è possibile compiere in pochi minuti, con strumenti alla portata di tutti.

Questo pone un problema tutt’altro che banale anche sul piano del diritto dei contratti. Invero, se la cosiddetta parte debole — tradizionalmente vittima della condizione di asimmetria informativa — può, attraverso uno strumento di intelligenza artificiale ormai accessibile a chiunque, colmare in misura significativa quel divario, è evidente che il paradigma normativo posto a salvaguardia della sua posizione deve essere riconsiderato. Non mi spingo sino ad affermare che esista già un dovere giuridico di informarsi attraverso questi strumenti, ma la traiettoria del dibattito porterà inevitabilmente in quella direzione.

Faccio un esempio più concreto, per non restare sul solo piano teorico. La situazione più elementare di asimmetria informativa in un rapporto contrattuale è quella di chi prende un taxi in una città straniera, di cui non conosce le strade, né la lingua: il conducente può scegliere opportunisticamente il percorso che gli è più conveniente e il passeggero non dispone di alcuno strumento per contestarlo. Era così, perlomeno, fino a non molto tempo fa. Oggi, con Uber o con applicazioni analoghe, il percorso è tracciato in anticipo, il prezzo è definito ex ante e l’asimmetria informativa è in larga misura neutralizzata. Tutto ciò aprirà, ne sono convinto, significative occasioni di riflessione intorno al paradigma dei doveri di informazione e del ruolo dell’informazione nei rapporti contrattuali.

Concludo con una nota personale.

A un certo punto della mia vita ho raggiunto un maggior livello di confidenza con il mio maestro, Pietro Rescigno, e spesso, scherzando, gli dicevo che era tra le persone più attrezzate a concludere convegni a cui non aveva partecipato, arrivando soltanto all’ultimo momento. Come vedete, io non possiedo quelle capacità, e me ne scuso. Ma siamo qui tutti, credo, per ascoltare Enzo Roppo, al quale cedo dunque volentieri la parola.



[1] Sia concesso rinviare a A. Zoppini, Vincenzo Roppo e la teoria ‘non euclidea’ del contratto (discussa con i casi dell’Euribor negativo e della fatturazione a 28 giorni), in Riv. dir. comm., 2021, 1, p. 67 ss., ove tali riflessioni sono confluite.

[2]G.A. Akerlof, The Market for ‘Lemons‘. Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in Quarterly Journal of Economics, 84 (3), 1970, p. 488 ss.


What Other Countries Can Learn from Italy’s New IPO Corporate Governance Regime

gennaio 30, 2026

From The CLS Blue Sky Blog
By Giovanni Strampelli and Andrea Zoppini

In advanced economies, the regulation of corporate governance during initial public offerings (IPOs) is used increasingly as a capital markets policy instrument. As  public listings declined, private-equity financing grew, and regulatory competition intensified, lawmakers reconsidered the role of mandatory governance rules. Rather than uniformly strengthening or relaxing shareholder protection, many jurisdictions now treat corporate governance as a set of configurable arrangements. This allows issuers to customize their governance when listing and enables investors to evaluate these choices through market mechanisms.

This evolution is not an attempt to dismantle protections for minority shareholders. Rather, it reflects a deeper, structural transformation in the organization of capitalist production and the economic nature of firms. Traditionally, rigid governance has been associated with a particular type of enterprise: mature, capital-intensive firms operating in stable markets with modest growth prospects and limited entrepreneurial risk. In such settings, the primary function of corporate governance is to preserve firm value and prevent opportunistic behavior by implementing robust procedural safeguards for minority shareholders.

By contrast, capitalism is increasingly driven by growth-oriented firms operating in highly uncertain environments, where the capacity to sustain significant risk exposure, act quickly, and demonstrate strategic coherence are key to value creation. In this context, governance that is rigid and characterized by fragmented decision-making, complex procedural constraints, and extensive shareholder veto rights may be dysfunctional. This is not because protecting shareholders is undesirable, but because such arrangements align poorly with the firm’s economic reality.

Comparative experience shows that different jurisdictions have responded to this structural transformation in various ways. In the United States, for instance, governance reform has primarily involved recalibrating the relationship between shareholders and boards, as demonstrated by an increased tolerance for control-enhancing mechanisms. Meanwhile, in the United Kingdom, amendments to the Listing Rules have expanded board discretion, explicitly aiming to make the London market more competitive as a listing venue. Similarly, the worldwide diffusion of dual-class structures signals a growing acceptance of governance diversity at the IPO stage, based on transparency and informed investor choice rather than rigid prohibitions. By contrast, South Korea has adopted a different regulatory strategy that seeks to improve market valuations by strengthening the protection of minority shareholders and addressing long-standing concerns about the extraction of private benefits of control within family-controlled corporate groups.

Taken together, these experiences show that contemporary reforms are not just about balancing protection and flexibility. Instead, they reflect different approaches to allocating responsibility for selecting governance safeguards: either to regulators or to the market.

The New Italian Rules for Boosting IPOs

Against this backdrop, the recent Italian corporate governance review – which is part of a broader review of Italian securities law as set out in the consolidated law on finance – introduces a special regulatory regime for IPOs. This regime aims to transfer governance decisions to the market, in line with the structural requirements of modern capitalism. The reform does not dismantle the investor safeguards system applicable to listed companies. Instead, when listing, issuers can opt into a specific regime concerning key aspects of their governance arrangements via the articles of association. This option is subject to enhanced transparency requirements and a set of unalterable protections. The underlying policy assumption is that investors are best placed to evaluate and accept different configurations of rights and safeguards at the IPO stage, particularly when firms adopt high-risk, high-growth strategies.

This market-oriented approach first emerges in the rules governing the appointment of corporate bodies. Companies that opt into the new regime can abandon the distinctive slate voting system of the Italian corporate governance framework and adopt alternative voting mechanisms, including voting on individual candidates. While this option does not eliminate minority protection, it enables issuers and investors to select governance structures that align managerial authority more closely with strategic responsibility. The approach relies on market scrutiny to address issues with governance designs that are inefficient or opportunistic.

Similar logic underpins the reform of the rules on amendments to the articles of association. Companies that opt into the new IPO regime may benefit from a reduced quorum for extraordinary shareholders’ meetings and, in certain cases, from the exclusion of statutory withdrawal rights under the Italian Civil Code. This flexibility acknowledges that market pricing and exit mechanisms can effectively protect minority shareholders in listed companies. The same rationale underlies the flexibility introduced with regard to related-party transactions. At the IPO stage or once listed, companies can adapt or partially waive existing procedural requirements within predefined limits, provided they fulfil enhanced disclosure obligations. Once again, protection is not abandoned, but transformed, shifting from rigid ex ante constraints to a combination of transparency, reputational discipline, and board accountability.

While allowing enhanced flexibility, the Italian corporate governance reform maintains  safeguards to prevent the extraction of private benefits through the arbitrary exercise of governance flexibility. Companies that adopt multiple-vote shares or loyalty voting mechanisms, controlled by the state, or that do not have a majority of independent directors, must still ensure minority representation on boards and supervisory bodies. Furthermore, the quorum required for extraordinary shareholders’ meetings cannot be reduced in the presence of control-enhancing mechanisms. Additionally, shareholders who dissent from the resolution to opt into the new IPO regime are granted a right of withdrawal. This ensures that investors are not compelled to accept a governance framework that they did not anticipate at the time of investment. Conversely, no withdrawal right applies to subsequent amendments permitted by the IPO regime adopted after listing. This reflects the assumption that investors in the secondary market acquire shares with full knowledge of the company’s governance structure.

The rationale behind the Italian corporate governance review, which aimed to boost IPOs, becomes clearer when viewed as “capitalism without capital,” which is increasingly prevalent in advanced economies. Many contemporary firms now rely predominantly on intangible assets, platforms, data, and intellectual property while outsourcing large parts of their production processes through global value chains. Consequently, some of the most significant risks associated with corporate activity, particularly those relating to the environment, society, and human rights, arise outside the corporation.

Traditional corporate governance mechanisms, which are primarily designed to monitor financial risk and internal decision-making, are not well suited to governing external and network-based processes. Attempting to internalize all such risks within company law would result in excessive rigidity and constrain firms’ capacity to operate effectively in complex and rapidly evolving environments.  Risks generated along the value chain are addressed through specialized regulatory instruments, such as the European Corporate Sustainability Due Diligence Directive, which operate through continuous monitoring and obligations imposed on firms in relation to their external partners rather than through shareholder decision-making within the company. Conversely, internal corporate governance is increasingly focused on strategic coordination, risk allocation, and rapid decision-making in uncertain conditions. Accordingly, control systems must also adapt, as the information available to firms is often incomplete and insufficient for effective risk monitoring. In this context, articulating the firm’s risk appetite emerges as a central governance function. Rather than merely defining quantitative limits, it operates as a strategic management tool that shapes decision-making under uncertainty and guides the allocation of entrepreneurial risk.

Increasing IPO Corporate Governance Flexibility 

Within a comparative framework, the new Italian IPO regime does not indicate a decrease in the protection of minority shareholders. Instead, it shows a change in how this protection is provided. This is part of a wider capital markets policy. Similar to the United States and the United Kingdom, Italy has broadened the scope for private ordering and streamlined internal decision-making to make public listings more appealing. However, unlike these jurisdictions, Italy retains specific, unalterable safeguards in areas where the risk of private benefits of control is greatest, in line with the wider European Union approach. Unlike South Korea, the Italian model does not use mandatory reinforcement of minority rights as a mechanism for market revaluation; instead, it uses the IPO stage as a policy lever, entrusting the market to determine the appropriate balance between control, risk, and growth.

The new Italian IPO regime can be understood as a capital markets policy instrument aimed at recalibrating corporate governance in response to a transformed capitalist environment. Rather than relying on rigid, one-size-fits-all governance rules, the Italian framework reflects a deliberate shift towards adaptive, disclosure-based, context-sensitive mechanisms of corporate control. These mechanisms are designed to facilitate public listings while preserving core investor protections.

Giovanni Strampelli is a professor of business law at Bocconi University, Milan, and Andrea Zoppini is a professor of private law at Roma Tre University, Rome. Both served as members of the group of academic experts advising the Italian legislator on the review of the consolidated law on finance.


gennaio 30, 2020

Con la legge del 2019 siamo al terzo capitolo della saga dell’azione di classe all’italiana. La class action ha fatto il suo ingresso nel dibattito parlamentare nel 2004, a seguito degli scandali Parmalat e Cirio. Ricordo proprio in quell’anno che quando una proposta di azione collettiva, che ho contribuito a scrivere, fu inserita nel disegno Letta-Pinza-Maccanico non furono poche le proteste e i timori che questo nuovo strumento processuale suscitava. Si paventava che gli avvocati avrebbero, come nei film americani, sollecitato un contenzioso strumentale ed estorsivo contro le imprese. Se guardiamo agli esiti pratici ci dobbiamo chiedere oggi le ragioni di un radicale insuccesso.
Nell’attuale versione dell’azione di classe all’italiana molti limiti precedenti sono stati superati. Innanzitutto, è stato ampliato l’ambito di applicazione oggettiva, essendo la nuova azione esperibile non più soltanto dai consumatori, ma anche da professionisti, imprese, associazioni senza scopo di lucro, investitori, azionisti, lavoratori. La legittimazione ad agire è stata attribuita, oltre che ai componenti della classe, anche alle associazioni e alle organizzazioni senza fine di lucro, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela dei diritti individuali omogenei lesi e purché iscritte in un elenco che dovrà essere istituito dal Ministero di giustizia. Altra rilevante novità attiene al meccanismo delle adesioni, consentite non solo successivamente al superamento del filtro di ammissibilità, ma anche dopo la sentenza con cui il tribunale accerta la violazione denunciata. La riforma interviene, infine, sui costi da sostenere per promuovere l’azione collettiva, i quali sono sensibilmente ridotti. A ciò si aggiunge un sistema di incentivi per i difensori del ricorrente e per il rappresentante comune della classe.
Se, tuttavia, oggi facciamo un bilancio, l’azione di classe continua a essere una soluzione alla ricerca di un problema da risolvere. Essa ambirebbe a offrire uno strumento per gestire processualmente i contenziosi seriali e per esercitare una funzione deterrente sulle imprese spingendole a comportamenti più avveduti e meno opportunistici. Provo a spiegare perché non accade.
1. Se guardiamo nell’ultimo decennio allo sviluppo dei sistemi di risoluzioni delle liti, un ruolo decisivo lo hanno assunto le forme di mediazione o composizione delle controversie alternative al giudizio. L’Arbitro Bancario e Finanziario oggi rappresenta un fondamentale strumento di accesso alla giustizia nella soluzione delle controversie tra banche e clienti. Ogni anno vengono decise, sottraendole ai tribunali civili, 27.000 controversie, di queste il 64% non sarebbero state sottoposte ai giudici. Per il 69% la decisione dell’ABF è a favore dei consumatori (comprendendo in questo dato la cessazione della materia del contendere). Nello 0,6% dei casi l’intermediario non adempie la decisione dell’ABF, di questi per il 72% la decisione è confermata dal giudice. Parimenti, l’arbitrato sulle controversie delle banche oggetto di risoluzione, istituito nel 2014 presso l’Autorità Anticorruzione e fortemente voluto dal Presidente Raffaele Cantone, ha sostanzialmente risolto tutte le controversie generate dal fallimento delle 4 banche. Per circa due terzi le decisioni sono andate a favore dei risparmiatori, aggiudicando circa la metà delle richieste risarcitorie.
Istituto
N. istanze pervenute
N. istanze ammissibili
 Importo richiesto
Importo riconosciuto
Banca Etruria
868
831
         29.182.325,39
                 20.726.088,53
Banca Marche
365
355
         35.512.150,30
                 19.044.082,13
Carichieti
119
117
            5.277.896,83
                   2.020.578,31
Cariferrara
393
382
            8.269.845,53
                   2.619.318,58
Totale
1745
1685
         78.242.218,05
                 44.410.067,55

L’esperienza ci dice, quindi, che non è stata, sinora, l’azione collettiva uno strumento per risolvere i problemi del contenzioso seriale nel processo civile
2. Lo stesso si può dire della regolazione del mercato. Per quanto concerne la funzione deterrente, molto spesso il contenzioso seriale si inserisce in mercati regolati, nei quali vi è un penetrante intervento delle autorità indipendenti che esercitano poteri ex ante. Se guardiamo, ad esempio, ai poteri dell’Autorità antitrust essa esercita poteri preventivi con riguardo al mercato, alla liceità delle clausole contrattuali e alle pratiche commerciali poste in essere. In termini regolatori è ragionevole chiedersi se l’azione collettiva non finisca in realtà per generare costi che aumentano il prezzo finale che pagano tutti i consumatori. Se i clienti dei treni regionali, servizio regolato e disciplinato da convenzioni regionali e sovvenzionato in perdita, chiedono il risarcimento del danno per i ritardi, ciò non stimola necessariamente l’impresa di trasporto ad essere più efficiente, specie quando la rete è satura e il servizio è gestito in perdita. Al contrario, ne aumenta solo l’inefficienza. Ciò che manca in questi casi è una valutazione costi benefici al fine di vagliare quali sono le conseguenze sul prezzo ultimo a vantaggio dei consumatori.
3. L’azione di classe funziona là dove gli avvocati che promuovono l’azione hanno rilevanti incentivi economici a promuovere la causa e, investendo risorse proprie, a portarla a termine con successo. Tutto ciò manca nella disciplina attuale e, ancor di più, nel sistema dell’avvocatura italiana. L’incentivo degli avvocati nel contenzioso seriale contro le grandi imprese si è rivolto spesso a promuovere singoli giudizi di fronte ai giudici di pace per recuperare somme assolutamente bagatellari (quali pochi euro o centesimi nella liquidazione delle pensioni ovvero la restituzione dell’euro pagato per la consegna dell’elenco del telefono o nella tariffazione a 28 giorni).
Contenzioso seriale Telecom
Dati al 31.12.2019 giudice di pace
Cause seriali in ordine alle palificazioni per la rete
734
omessa consegna elenchi
931
Contestazione del ciclo di fatturazione a 28 gg
1908
Da una causa anche di un solo euro promossa di fronte al giudice di pace l’attuale sistema consente talora di generare a favore dell’avvocato, che poi metta in esecuzione la sentenza, diverse centinaia di euro di condanna alle spese. Non è stata, dunque, sino a oggi l’azione di classe uno strumento deflattivo del contenzioso civile. Tutto ciò fa emergere il tema della possibilità, oggi non prevista, che sia l’impresa danneggiante a promuovere l’azione di classe per risolvere in un unico giudizio con tutti i possibili convenuti i propri contenziosi su una materia determinata.