gennaio 30, 2020

Con la legge del 2019 siamo al terzo capitolo della saga dell’azione di classe all’italiana. La class action ha fatto il suo ingresso nel dibattito parlamentare nel 2004, a seguito degli scandali Parmalat e Cirio. Ricordo proprio in quell’anno che quando una proposta di azione collettiva, che ho contribuito a scrivere, fu inserita nel disegno Letta-Pinza-Maccanico non furono poche le proteste e i timori che questo nuovo strumento processuale suscitava. Si paventava che gli avvocati avrebbero, come nei film americani, sollecitato un contenzioso strumentale ed estorsivo contro le imprese. Se guardiamo agli esiti pratici ci dobbiamo chiedere oggi le ragioni di un radicale insuccesso.
Nell’attuale versione dell’azione di classe all’italiana molti limiti precedenti sono stati superati. Innanzitutto, è stato ampliato l’ambito di applicazione oggettiva, essendo la nuova azione esperibile non più soltanto dai consumatori, ma anche da professionisti, imprese, associazioni senza scopo di lucro, investitori, azionisti, lavoratori. La legittimazione ad agire è stata attribuita, oltre che ai componenti della classe, anche alle associazioni e alle organizzazioni senza fine di lucro, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela dei diritti individuali omogenei lesi e purché iscritte in un elenco che dovrà essere istituito dal Ministero di giustizia. Altra rilevante novità attiene al meccanismo delle adesioni, consentite non solo successivamente al superamento del filtro di ammissibilità, ma anche dopo la sentenza con cui il tribunale accerta la violazione denunciata. La riforma interviene, infine, sui costi da sostenere per promuovere l’azione collettiva, i quali sono sensibilmente ridotti. A ciò si aggiunge un sistema di incentivi per i difensori del ricorrente e per il rappresentante comune della classe.
Se, tuttavia, oggi facciamo un bilancio, l’azione di classe continua a essere una soluzione alla ricerca di un problema da risolvere. Essa ambirebbe a offrire uno strumento per gestire processualmente i contenziosi seriali e per esercitare una funzione deterrente sulle imprese spingendole a comportamenti più avveduti e meno opportunistici. Provo a spiegare perché non accade.
1. Se guardiamo nell’ultimo decennio allo sviluppo dei sistemi di risoluzioni delle liti, un ruolo decisivo lo hanno assunto le forme di mediazione o composizione delle controversie alternative al giudizio. L’Arbitro Bancario e Finanziario oggi rappresenta un fondamentale strumento di accesso alla giustizia nella soluzione delle controversie tra banche e clienti. Ogni anno vengono decise, sottraendole ai tribunali civili, 27.000 controversie, di queste il 64% non sarebbero state sottoposte ai giudici. Per il 69% la decisione dell’ABF è a favore dei consumatori (comprendendo in questo dato la cessazione della materia del contendere). Nello 0,6% dei casi l’intermediario non adempie la decisione dell’ABF, di questi per il 72% la decisione è confermata dal giudice. Parimenti, l’arbitrato sulle controversie delle banche oggetto di risoluzione, istituito nel 2014 presso l’Autorità Anticorruzione e fortemente voluto dal Presidente Raffaele Cantone, ha sostanzialmente risolto tutte le controversie generate dal fallimento delle 4 banche. Per circa due terzi le decisioni sono andate a favore dei risparmiatori, aggiudicando circa la metà delle richieste risarcitorie.
Istituto
N. istanze pervenute
N. istanze ammissibili
 Importo richiesto
Importo riconosciuto
Banca Etruria
868
831
         29.182.325,39
                 20.726.088,53
Banca Marche
365
355
         35.512.150,30
                 19.044.082,13
Carichieti
119
117
            5.277.896,83
                   2.020.578,31
Cariferrara
393
382
            8.269.845,53
                   2.619.318,58
Totale
1745
1685
         78.242.218,05
                 44.410.067,55

L’esperienza ci dice, quindi, che non è stata, sinora, l’azione collettiva uno strumento per risolvere i problemi del contenzioso seriale nel processo civile
2. Lo stesso si può dire della regolazione del mercato. Per quanto concerne la funzione deterrente, molto spesso il contenzioso seriale si inserisce in mercati regolati, nei quali vi è un penetrante intervento delle autorità indipendenti che esercitano poteri ex ante. Se guardiamo, ad esempio, ai poteri dell’Autorità antitrust essa esercita poteri preventivi con riguardo al mercato, alla liceità delle clausole contrattuali e alle pratiche commerciali poste in essere. In termini regolatori è ragionevole chiedersi se l’azione collettiva non finisca in realtà per generare costi che aumentano il prezzo finale che pagano tutti i consumatori. Se i clienti dei treni regionali, servizio regolato e disciplinato da convenzioni regionali e sovvenzionato in perdita, chiedono il risarcimento del danno per i ritardi, ciò non stimola necessariamente l’impresa di trasporto ad essere più efficiente, specie quando la rete è satura e il servizio è gestito in perdita. Al contrario, ne aumenta solo l’inefficienza. Ciò che manca in questi casi è una valutazione costi benefici al fine di vagliare quali sono le conseguenze sul prezzo ultimo a vantaggio dei consumatori.
3. L’azione di classe funziona là dove gli avvocati che promuovono l’azione hanno rilevanti incentivi economici a promuovere la causa e, investendo risorse proprie, a portarla a termine con successo. Tutto ciò manca nella disciplina attuale e, ancor di più, nel sistema dell’avvocatura italiana. L’incentivo degli avvocati nel contenzioso seriale contro le grandi imprese si è rivolto spesso a promuovere singoli giudizi di fronte ai giudici di pace per recuperare somme assolutamente bagatellari (quali pochi euro o centesimi nella liquidazione delle pensioni ovvero la restituzione dell’euro pagato per la consegna dell’elenco del telefono o nella tariffazione a 28 giorni).
Contenzioso seriale Telecom
Dati al 31.12.2019 giudice di pace
Cause seriali in ordine alle palificazioni per la rete
734
omessa consegna elenchi
931
Contestazione del ciclo di fatturazione a 28 gg
1908
Da una causa anche di un solo euro promossa di fronte al giudice di pace l’attuale sistema consente talora di generare a favore dell’avvocato, che poi metta in esecuzione la sentenza, diverse centinaia di euro di condanna alle spese. Non è stata, dunque, sino a oggi l’azione di classe uno strumento deflattivo del contenzioso civile. Tutto ciò fa emergere il tema della possibilità, oggi non prevista, che sia l’impresa danneggiante a promuovere l’azione di classe per risolvere in un unico giudizio con tutti i possibili convenuti i propri contenziosi su una materia determinata.


Il ruolo e le funzioni delle Authorities nel trattamento algoritmico dei dati

novembre 06, 2019
di Andrea Zoppini

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L’algoritmo come oggetto di regolazione e vigilanza. – 2.1 Evoluzione e regole del mercato finanziario. – 2.2 Gli algoritmi predittivi: regole private e libertà individuali. – 2.3 Mercato digitale e tutela della concorrenza. – 3. L’algoritmo come strumento di regolazione e vigilanza. – 4. Procedure algoritmiche e forme di tutela. – 5. Conclusioni.

1.    Lo studio degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale rappresenta un passaggio fondamentale per cogliere il rapporto tra le potenzialità tecnologiche e la regolazione del mercato1.
Il tema, oggi ampiamente trattato, si è in realtà posto, pur con criteri metodologici differenti, già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso2. In confronto alle prime riflessioni di allora, l’approccio sistematico alla materia della regolazione algoritmica si è notevolmente sviluppato a causa del forte impatto che gli strumenti di intelligenza artificiale hanno prodotto nel mercato3.
Rispetto all’adozione di un punto di osservazione individualistico, esclusivamente volto a far emergere le tecniche di tutela dei diritti soggettivi, appare più opportuno orientare l’indagine attraverso una prospettiva di tipo meta-individuale. Ciò permette di cogliere le interrelazioni tra il sistema algoritmico e il funzionamento del mercato, specie quando il trattamento algoritmico sia evocato a livello procedimentale quale strumento di risoluzione di un problema.
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I danni punitivi e l'ordinamento italiano

luglio 10, 2017
di Andrea Zoppini

Non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei punitive damages. Questo il principio di diritto espresso in un’attesissima sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, con la quale, ieri, la Suprema Corte ha risolto affermativamente la questione concernente il possibile riconoscimento, in Italia, di provvedimenti di condanna risarcitoria a contenuto ultracompensativo emessi da autorità giurisdizionali straniere.

In un volume pubblicato nel 1991 avevo sostenuto che proprio le sentenze straniere che condannano ai danni punitivi dovessero essere riconosciute dal nostro ordinamento. Quali espressione della più ampia categoria delle pene private, mi era parso che tali provvedimenti potessero rappresentare una lente d’indagine privilegiata attraverso la quale osservare un processo di ravvicinamento tra i sistemi appartenenti alle diverse famiglie della tradizione giuridica occidentale, e segnatamente quelli di civil law, cui il nostro ordinamento appartiene, e quelli di common law, nel quale l’istituto è stato elaborato.

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